Ricorso  del  presidente  della regione siciliana pro-tempore on.le
 prof. Giuseppe Campione, autorizzato a  ricorrere  con  deliberazione
 della  giunta  regionale  n.  106  del 7 aprile 1993, rappresentato e
 difeso sia  congiuntamente  che  disgiuntamente  dall'avv.  Francesco
 Torre  e  dall'avv.  Francesco  Castaldi ed elettivamente domiciliato
 nella  sede  dell'ufficio  della  regione  siciliana  in  Roma,   via
 Marghera,  36, presso l'avv.to Salvatore Sciacchitano, giusta procura
 in margine al presente atto contro il Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  pro-tempore  domiciliato  per  la carica in Roma presso gli
 uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, palazzo  Chigi  e
 difeso per legge dall'avvocatura dello Stato.
    Per  la  risoluzione  del conflitto di attribuzione insorto tra la
 regione siciliana e lo Stato per effetto  del  decreto  del  Ministro
 delle  finanze  di  concerto  con  il Ministro del tesoro 17 dicembre
 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
 n.  55 dell'8 marzo 1993, avente per oggetto "Modalita' di versamento
 diretto mediante delega alle aziende di  credito  della  imposta  sul
 patrimonio netto dell'impresa".
                               F A T T O
    Il d.l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
 nella  legge  26  novembre 1992, n. 461, ha istituito una imposta sul
 patrimonio netto delle imprese fino alla revisione  della  disciplina
 tributaria  del reddito d'impresa e comunque non oltre l'esercizio in
 corso alla data del 30 settembre 1994.
    Soggetti passivi sono le societa' ed  enti  di  cui  all'art.  87,
 primo  comma,  lettere  a)  e  b)  del t.u. delle imposte sui redditi
 approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le societa' di
 persone e le imprese individuali.
    In base all'art. 3, sesto comma, del sopracitato decreto-legge  la
 predetta  imposta  viene  riscossa col sistema del versamento diretto
 presso il concessionario della riscossione, ovvero mediante delega ad
 una azienda di credito o agli uffici postali; la stessa norma demanda
 al Ministro delle  finanze  di  stabilire,  con  propri  decreti,  le
 modalita'  dei  versamenti,  richiedendo  altresi'  il  concerto  del
 Ministro del tesoro per i versamenti mediante delega alle aziende  di
 credito,   e   anche   quello   del  Ministro  delle  poste  e  delle
 telecomunicazioni  per  i  versamenti  mediante  delega  agli  uffici
 postali.
    Ed infatti con decreto del Ministro delle finanze 10 dicembre 1992
 (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica 12 dicembre
 1992, n. 292) sono state  dettate  le  modalita'  per  il  versamento
 diretto   al   concessionario   della   riscossione  dell'imposta  in
 questione.
    Con successivo decreto 17 dicembre  1992,  adottato  dal  Ministro
 delle finanze di concerto con quello del tesoro, sono state stabilite
 le  modalita' di versamento diretto dell'imposta mediante delega alle
 aziende di credito.
    L'art. 4, secondo comma, di quest'ultimo decreto, che  si  impugna
 con  il  presente  atto,  testualmente  dispone:  "per  le operazioni
 eseguite nel  territorio  della  regione  siciliana,  le  aziende  di
 credito devono:
      a)  versare  direttamente  agli  uffici  provinciali della cassa
 regionale siciliana l'imposta  sul  patrimonio  netto  delle  imprese
 dovuta  dalle  persone  fisiche  e  la  quota del 12,60% dell'imposta
 stessa dovuta dalle societa' di persone utilizzando  la  distinta  di
 versamento - mod. 20 sc.;
      b)  versare  alle  competenti  sezioni  di tesoreria provinciale
 dello Stato l'87,40% dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese-
 societa' di persone".
    Con la riportata disposizione viene inopinatamente introdotta  una
 ripartizione  del gettito dell'imposta riscossa in Sicilia - sia pure
 limitatamente a quella dovuta dalle societa' di persone e versate col
 sistema della delega  alle  aziende  di  credito  -  tra  la  regione
 siciliana  e  lo Stato, con la attribuzione a quest'ultimo della piu'
 elevata quota dell'87,40%.
    La   suindicata   disposizione   e'   palesemente  invasiva  delle
 attribuzioni assegnate alla regione siciliana dallo statuto  e  dalle
 relative  norme  di attuazione in materia finanziaria per le seguenti
 ragioni:
                             D I R I T T O
    Violazione dell'art. 36 dello statuto della  regione  siciliana  e
 dell'art.  2  delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui
 al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.
    Ai sensi dell'art. 36, primo  comma,  dello  statuto  siciliano  e
 delle  norme  di  attuazione  contenute nell'art. 2, primo comma, del
 d.P.R. n. 1074 del 1965, "spettano alla regione siciliana,  oltre  le
 entrate  tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate
 tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio,  dirette
 o indirette, comunque denominate".
    Questa  norma  generale subisce, tuttavia, un'eccezione costituita
 dalle "nuove entrate tributarie il  cui  gettito  sia  destinato  con
 apposite   leggi   alla  copertura  di  oneri  diretti  a  soddisfare
 particolari  finalita'  contingenti  o   continuative   dello   Stato
 specificate nelle leggi medesime".
    Non  v'e'  dubbio che l'imposta sul patrimonio netto delle imprese
 istituita dal d.l. n. 394/1992, nel testo modificato dalla legge  di
 conversione n. 461/1992, rappresenta senz'altro un'entrata tributaria
 che,  a norma dei parametri citati, spetta alla regione siciliana nei
 limiti del gettito riscosso nell'ambito del territorio della  regione
 stessa.
    Ne'  la predetta imposta rientra nell'eccezione disposta dall'art.
 2, primo comma (seconda parte), del citato d.P.R.  n.  1074/1965  non
 prevedendo la legge istitutiva della medesima alcuna riserva totale o
 parziale  del relativo gettito all'erario statale per la copertura di
 oneri  diretti  a  soddisfare  particolari  finalita'  contingenti  o
 continuative dello Stato.
    Le   suesposte  considerazioni  trovano  peraltro  conferma  nella
 consolidata giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte sin dalla sentenza
 n. 49  del  15  marzo  1972  che  -  nel  definire  il  conflitto  di
 attribuzione  sollevato  dalla  regione siciliana nei confronti della
 nota del Ministro delle finanze del 29 marzo 1971,  che  negava  alla
 regione il provento derivante dall'incremento dell'addizionale di cui
 all'art.  80  del d.l. n. 976/1966 disposto con l'art. 6 della legge
 28 ottobre 1970, n. 801 - ha dato atto che per l'art. 2 del d.P.R. n.
 1074/1965 spettano alla regione tutte le entrate tributarie  erariali
 riscosse  nel  suo  territorio,  ad  eccezione  delle  nuove  entrate
 tributarie il cui gettito sia destinato,  con  apposite  leggi,  alla
 copertura   di  oneri  diretti  a  soddisfare  particolari  finalita'
 contingenti  o  continuative  dello  Stato  specificate  nelle  leggi
 medesime.
    Conseguentemente   in   assenza   di   una   specifica   finalita'
 legislativamente prevista, codesta Corte ha riconosciuto di spettanza
 della regione siciliana il provento in questione.
    Tale orientamento e' stato recentemente confermato e ribadito  con
 le sentenze nn. 87 del 31 marzo 1987 e 260 del 25 maggio 1990.
    Pertanto  la  disposizione  contenuta  nell'art. 4, secondo comma,
 lettere a) e b) dell'impugnato decreto ministeriale del  17  dicembre
 1992,  nella  parte in cui prevede il versamento rispettivamente agli
 uffici provinciali della cassa regionale siciliana ed alla  tesoreria
 provinciale  dello  Stato  delle  quote  del 12,60% e dell'87,40% del
 gettito  dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuta dalle
 societa' di persone, risulta in  manifesto  contrasto  con  la  norma
 statutaria  contenuta  nell'art.  36  e  con  le  relative  norme  di
 attuazione in materia finanziaria e  segnatamente  con  l'art.  2  di
 queste  ultime  che riservano alla regione siciliana tutte le entrate
 tributarie  riscosse  nell'ambito  del  suo  territorio,  dirette   o
 indirette,   comunque  denominate  e  quindi  anche  la  imposta  sul
 patrimonio netto delle imprese istituita dal d.l. n. 394/1992.
    Va detto peraltro che la disposizione ministeriale  succitata  non
 trova  fondamento alcuno neanche nella legge istitutiva dell'imposta,
 che non solo non prevede  riserva  totale  o  parziale  del  relativo
 gettito  all'erario  statale,  ma non opera alcuna discriminazione di
 competenza con riferimento ai soggetti d'imposta ed alle modalita' di
 riscossione.
    Giova altresi' ricordare che la legge medesima (cfr. art. 3, sesto
 comma)  demanda  alla  decretazione  ministeriale  esclusivamente  la
 disciplina  delle caratteristiche e delle modalita' di rilascio delle
 attestazioni da parte dei concessionari  della  riscossione  e  delle
 aziende  di  credito  e degli uffici postali, nonche' delle modalita'
 per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e  la  trasmissione  dei
 relativi atti e documenti all'amministrazione finanziaria.
    Ancor   piu'   della   rilevata   manifesta  illegittimita'  della
 disposizione  contenuta   nel   citato   art.   4,   secondo   comma,
 dell'impugnato   decreto   ministeriale   17   dicembre  1992,  desta
 perplessita', a tacer  d'altro,  la  contraddittorieta'  dell'operato
 ministeriale  tenuto  nella  vicenda,  se  appena  si  ha riguardo al
 decreto del medesimo Ministro delle finanze 10 dicembre 1992, che non
 prevede alcuna ripartizione di competenza  relativamente  all'imposta
 versata  al  concessionario del servizio di riscossione dalle imprese
 individuali, dalle societa' per azioni, dalle  societa'  cooperative,
 dalle  societa' di mutua assicurazione, dagli enti pubblici e privati
 diversi dalle societa' e, per quel che qui maggiormante rileva, dalle
 societa' di  persone  ed  al  successivo  decreto  ministeriale,  ora
 impugnato,   che   del  tutto  inopinatamente  introduce  la  cennata
 ripartizione del gettito dell'imposta riscossa in Sicilia.
    Ma  v'e'  di  piu'.  Invero  non  puo'  da  ultimo  non  rilevarsi
 l'assoluta   irrazionalita'  della  piu'  volte  citata  disposizione
 dell'impugnato decreto, laddove, nell'ambito dell'imposta versata col
 sistema della delega alle aziende di credito, distingue  senza  alcun
 nesso  logico  prima  che  giuridico  l'imposta  dovuta dalle persone
 fisiche e quella dovuta dalle  societa'  di  persone,  per  la  quale
 ultima  viene disposta la ripartizione di competenza per quote tra lo
 Stato e la regione.